Deforestazione e filiere globali: il regolamento europeo EUDR tra responsabilità, tracciabilità e trasformazione dei modelli produttivi

Focus CSR: Regolamento EUDR, 04.05.2026

In collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco

Ridurre il contributo dei consumi europei alla deforestazione globale e rafforzare la tracciabilità delle catene di approvvigionamento rappresentano oggi priorità centrali per l’Unione Europea. In questo contesto si inserisce il Regolamento europeo sulla deforestazione (EUDR), che definisce criteri vincolanti per l’immissione sul mercato UE di specifiche materie prime e prodotti derivati.

Questi temi sono stati al centro del webinar del 4 maggio 2026, promosso da AITI e dalla Camera di Commercio Como-Lecco, che ha offerto un inquadramento aggiornato del Regolamento e delle sue implicazioni operative per le imprese. In apertura, Jenny Assi, responsabile scientifica CSR di AITI, ha evidenziato come la deforestazione sia sempre più legata alla domanda europea di materie prime e prodotti derivati, rendendo le filiere globali un elemento chiave su cui intervenire per ridurre gli impatti ambientali.

Secondo i dati presentati, tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi circa 420 milioni di ettari di foreste, pari a circa il 10% del totale globale, mentre la deforestazione contribuisce per circa l’11% alle emissioni globali di gas serra. Un elemento particolarmente rilevante è il ruolo della cosiddetta “deforestazione incorporata”, ovvero quella associata alla produzione di specifiche materie prime agricole e forestali. In questo ambito, il Regolamento EUDR interviene su un perimetro definito di commodities considerate a rischio: bovini, cacao, caffè, palma da olio, soia, gomma e legno, includendo anche i prodotti derivati lungo le rispettive filiere (per maggiori informazioni è possibile consultare l’elenco dei codici doganali sottoposti alla normativa nell’Allegato 1 del Regolamento, inoltre il 1° maggio 2026 sono state aggiornate le FAQ che chiariscono altri importanti elementi).

Il Regolamento EUDR si inserisce in un percorso normativo già avviato dall’Unione Europea con il Regolamento Legno (EUTR), entrato in vigore nel 2013, che mirava a contrastare il commercio di legname illegale imponendo obblighi di due diligence agli operatori che immettevano legno sul mercato europeo. Tuttavia, l’EUTR era limitato a una sola filiera e focalizzato prevalentemente sul tema della legalità. L’EUDR ne riprende l’impostazione, ampliandone significativamente l’ambito sia in termini di materie prime coinvolte sia di requisiti richiesti, introducendo il principio della “deforestazione zero” e rafforzando gli obblighi lungo tutta la catena di approvvigionamento. Il Regolamento è attualmente in fase di transizione: gli obblighi diventeranno applicabili dal 30 dicembre 2026 per le imprese di medie e grandi dimensioni e dal 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese, segnando un passaggio graduale verso il nuovo sistema.

Come illustrato durante l’approfondimento tecnico da Alessandra Borghini, consulente per la sostenibilità di Ergo Srl (spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) e partner del progetto SMART della Camera di Commercio Como-Lecco, il Regolamento stabilisce che i prodotti contenenti o derivati da specifiche materie prime (bovini, cacao, caffè, palma da olio, soia, gomma e legno) possano essere immessi sul mercato dell’Unione Europea solo se rispettano tre condizioni cumulative . In primo luogo, devono essere “a deforestazione zero”, ossia non derivare da terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale successivi alla data di riferimento fissata dal Regolamento. In secondo luogo, devono essere conformi alla legislazione del Paese di produzione, con particolare riferimento ai diritti d’uso del suolo, alla tutela ambientale e ai diritti delle popolazioni locali. Infine, devono essere accompagnati da una dichiarazione di dovuta diligenza, attraverso cui l’operatore attesta, sotto la propria responsabilità, di aver verificato la conformità del prodotto.

Più che introdurre un principio completamente nuovo, il Regolamento rafforza e amplia un approccio già esistente, estendendone la portata e aumentando il livello di responsabilità in capo agli operatori.

Il cuore del Regolamento è infatti il sistema di due diligence, che obbliga le imprese a raccogliere informazioni dettagliate sull’origine delle materie prime coinvolte, valutarne il rischio di non conformità e, qualora tale rischio non sia considerato nullo o trascurabile, adottare misure per ridurlo. In questo senso, la mitigazione è effettivamente prevista: può includere, ad esempio, la richiesta di informazioni aggiuntive ai fornitori, verifiche documentali più approfondite o, nei casi più critici, audit sul campo.

Tra gli elementi più rilevanti richiesti dal Regolamento vi è la geolocalizzazione degli appezzamenti di produzione. Le imprese devono infatti essere in grado di identificare con precisione le aree geografiche (coordinate GPS) in cui sono state prodotte le materie prime utilizzate, e non solo il Paese di origine. Questo consente di verificare, anche tramite dati satellitari, che su quei terreni non siano avvenuti fenomeni di deforestazione dopo la data di riferimento. Il livello di dettaglio richiesto varia tuttavia in funzione della dimensione e della tipologia di operatore:

  • per le imprese di medie e grandi dimensioni è prevista la geolocalizzazione puntuale tramite coordinate,

  • mentre per micro e piccoli operatori primari sono ammesse modalità semplificate, come l’indicazione dell’indirizzo degli appezzamenti o dello stabilimento di produzione.

La geolocalizzazione rappresenta quindi uno degli strumenti chiave per rendere verificabile la conformità dei prodotti e rafforzare la tracciabilità lungo la filiera.

Particolarmente rilevante è la distinzione tra operatori a monte e operatori a valle, che incide direttamente sulla distribuzione degli obblighi. Gli operatori a monte — ossia coloro che immettono per la prima volta sul mercato UE le materie prime o i prodotti interessati — sono tenuti a svolgere l’intero processo di due diligence, dalla raccolta delle informazioni alla valutazione e mitigazione del rischio, fino alla presentazione della dichiarazione. Gli operatori a valle, invece, ossia coloro che trasformano o commercializzano prodotti già immessi sul mercato e già coperti da due diligence, beneficiano di un regime semplificato: non devono ripetere l’intero processo, ma – qualora si qualifichino come “primi downstream” - collaborano alla tracciatura delle filiere, raccogliendo e conservando informazioni chiave e segnalando eventuali non conformità. Questa distinzione riflette una logica di allocazione degli obblighi nei punti della filiera in cui il rischio è più elevato e maggiormente controllabile.

Come dimostrato dagli esempi presentati durante il webinar, le implicazioni per le imprese sono rilevanti e riguardano in primo luogo la gestione operativa delle filiere. Il Regolamento richiede infatti una maggiore strutturazione dei processi di approvvigionamento, con attività di raccolta dati, tracciabilità e valutazione del rischio che, in molti casi, non erano precedentemente formalizzate. Questo comporta la necessità di rivedere i rapporti con i fornitori, integrare nuove informazioni nei sistemi aziendali e, talvolta, ridefinire le strategie di sourcing. In questo contesto, strumenti come le certificazioni volontarie possono rappresentare un supporto, ma non sostituiscono gli obblighi previsti dal Regolamento, che richiede un sistema di due diligence specifico e documentato.

Nel complesso, l’EUDR introduce un quadro normativo più strutturato e stringente, che mira a rendere le filiere più trasparenti e tracciabili. Più che un intervento puramente ambientale, si tratta di una regolazione delle modalità di accesso al mercato europeo, destinata a incidere in modo concreto sull’organizzazione delle catene di fornitura e sulle responsabilità degli operatori economici.

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