CSDDD e regolamento sul lavoro forzato: il nuovo quadro europeo sulla due diligence nella supply chain

Focus CSR: Regolamento UE sul lavoro forzato e Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) , 18.05.2026

In collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco

Garantire il rispetto dei diritti umani lungo la catena del valore, prevenire il lavoro forzato e rafforzare la responsabilità delle imprese rappresentano oggi alcune delle priorità centrali del nuovo quadro normativo europeo sulla sostenibilità. In questo contesto si inseriscono due strumenti destinati a incidere profondamente sulla gestione delle supply chain globali: la Direttiva europea sulla due diligence di sostenibilità delle imprese (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD) e il nuovo Regolamento europeo sul lavoro forzato (Forced Labour Regulation – FLR).

Questi temi sono stati al centro del webinar del 18 maggio 2026, promosso da AITI e dalla Camera di Commercio Como-Lecco, che ha approfondito gli obblighi introdotti dalla normativa europea, le implicazioni operative per le imprese e il parallelo sviluppo del quadro normativo svizzero.

Come evidenziato in apertura da Jenny Assi, responsabile scientifica CSR di AITI, il cambiamento in corso riguarda il passaggio da un sistema basato prevalentemente su principi volontari e responsabilità reputazionale a un modello fondato su obblighi giuridici strutturati. Le imprese sono chiamate sempre più a dimostrare concretamente come identificano, prevengono e gestiscono gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente lungo la catena del valore.

Gaia Barcilòn, amministratore delegato di EOS Social Responsibility Solutions SA, ha ricostruito l’evoluzione del quadro normativo europeo, partendo dai UN Guiding Principles on Business and Human Rights del 2011 fino ad arrivare al Green Deal europeo nel 2019, alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nel 2022, alla CSDDD e al Regolamento sul lavoro forzato nel 2024 e, infine, al pacchetto Omnibus del 2025. Il principio alla base di questa evoluzione normativa è chiaro: la due diligence non è più considerata una pratica volontaria di Corporate Social Responsibility (CSR), ma un obbligo legale integrato nella gestione aziendale. Le imprese devono quindi sviluppare sistemi strutturati di governance, controllo e tracciabilità della supply chain, con procedure documentate e verificabili. Tra i principali driver del cambiamento emerge innanzitutto il principio di accountability, ovvero la responsabilizzazione delle imprese rispetto agli impatti generati lungo l’intera catena del valore. Le supply chain globali coinvolgono infatti una pluralità di soggetti distribuiti in contesti geografici e normativi molto differenti, con rischi che possono includere lavoro forzato, lavoro minorile, violazioni dei diritti dei lavoratori, danni ambientali o impatti sulle comunità locali. Un ulteriore elemento centrale riguarda la necessità di evitare squilibri competitivi tra operatori che investono in controlli, tracciabilità e gestione responsabile della filiera e operatori che, al contrario, riducono i costi ignorando tali aspetti.

Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD

La CSDDD introduce un obbligo di due diligence per le grandi imprese, imponendo l’adozione di un processo strutturato per identificare, prevenire, mitigare e gestire gli impatti negativi sui diritti umani (ad esempio, lavoro forzato, lavoro minorile, tratta di esseri umani, condizioni di lavoro non sicure o non dignitose, salari inadeguati, discriminazione, violazioni della libertà di associazione e contrattazione collettiva, lesioni alla salute e sicurezza dei lavoratori, violazioni della privacy e impatti sulle comunità locali) e sull’ambiente, inclusi inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, emissioni nocive, consumo eccessivo di acqua, deforestazione, degrado del territorio, gestione illecita di sostanze pericolose o rifiuti, danni agli ecosistemi, alle risorse naturali e al patrimonio naturale. La direttiva si applica alle imprese europee con oltre 5.000 dipendenti e fatturato netto mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro, nonché alle imprese extra-UE che generano oltre 1,5 miliardi di euro di fatturato nel mercato europeo. Sono inoltre previste soglie specifiche per i modelli di franchising e licensing, con royalties superiori a 75 milioni di euro nell’UE e fatturato netto superiore a 275 milioni di euro nell’UE. Il calendario di implementazione prevede la pubblicazione degli orientamenti generali entro luglio 2027, il recepimento negli Stati membri entro luglio 2028 e l’applicazione degli obblighi a partire dal 26 luglio 2029. Gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 16 del CSDDD— coordinati con il reporting CSRD — entreranno invece in vigore per gli esercizi dal 1° gennaio 2030.

Uno degli aspetti più rilevanti emersi durante il webinar riguarda il cosiddetto “effetto a cascata”. Anche le PMI non direttamente soggette alla direttiva potranno infatti essere coinvolte indirettamente attraverso richieste provenienti da clienti o partner commerciali che rientrano nel campo di applicazione della normativa (“in scope”). In pratica, una grande impresa soggetta alla CSDDD potrà richiedere ai propri fornitori informazioni, audit, codici di condotta, clausole contrattuali ESG e sistemi di tracciabilità per dimostrare la conformità della propria supply chain. Di conseguenza, anche aziende formalmente escluse dagli obblighi diretti saranno chiamate ad adeguarsi per mantenere rapporti commerciali e accesso al mercato.

L’obiettivo della Direttiva non è garantire l’assenza assoluta di violazioni, bensì dimostrare l’esistenza di un sistema ragionevole, proporzionato ed efficace di prevenzione, gestione e mitigazione dei rischi lungo la catena del valore. Durante il webinar è stato sottolineato come i diritti umani da considerare vadano ben oltre i casi estremi di sfruttamento: rientrano nella valutazione numerosi aspetti, quali: salari adeguati, sicurezza sul lavoro, libertà di associazione, non discriminazione, tutela della privacy, accesso all’acqua e impatti sulle comunità locali. In questo contesto, resta centrale il principio secondo cui le attività economiche non devono contribuire a un degrado ambientale tale da compromettere l’accesso delle persone a cibo, acqua, servizi igienico-sanitari, salute, sicurezza, uso del suolo e beni, o comprometta in modo sostanziale i servizi ecosistemici attraverso i quali un ecosistema contribuisce direttamente o indirettamente al benessere umano.

L’obbligo di vigilanza, inoltre, non si limita ai soli fornitori diretti, ma richiede un approccio basato sul rischio (risk-based). Le imprese sono quindi chiamate a mappare la propria catena del valore e a concentrare le attività di controllo nelle aree geografiche, nei settori o nelle filiere dove i rischi di impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente risultano più probabili o potenzialmente più gravi. La due diligence si articola in sei fasi integrate nei sistemi aziendali: integrazione delle policy nella governance, identificazione degli impatti, prevenzione dei rischi potenziali, rimedio degli impatti effettivi, monitoraggio delle misure adottate e comunicazione dei risultati. Questo significa che la due diligence deve entrare concretamente nei processi aziendali quotidiani, dalla selezione e qualifica dei fornitori agli audit, dalla gestione dei reclami all’approvazione dei piani correttivi, fino al monitoraggio continuo delle misure adottate. Se i fornitori vengono valutati esclusivamente sulla base di prezzo e tempi di consegna, senza considerare i rischi ESG, la due diligence non può essere considerata realmente integrata. In parallelo, con l’applicazione del pacchetto Omnibus, viene confermato che l’analisi dei rischi debba essere “appropriata”, ossia basata su misure ragionevolmente disponibili per l’impresa.

Regolamento europeo sul lavoro forzato (FLR)

Accanto alla CSDDD, il Regolamento europeo sul lavoro forzato (FLR) introduce un approccio differente ma complementare. Il FLR non si concentra sul processo di gestione del rischio, bensì sul prodotto finale: vieta infatti l’immissione sul mercato europeo, la messa a disposizione o l’esportazione di prodotti realizzati con lavoro forzato, indipendentemente dal settore, dalla dimensione dell’impresa o dal Paese di origine. Il Regolamento, adottato nel novembre 2024 e applicabile dal 14 dicembre 2027, richiama la definizione di lavoro forzato contenuta nella Convenzione OIL n. 29 del 1930, secondo cui il lavoro forzato comprende “qualsiasi lavoro o servizio che si esige da un individuo sotto la minaccia di una pena e per il quale detto individuo non si è offerto spontaneamente”. Durante il webinar è stato evidenziato come il concetto di coercizione possa assumere forme molto diverse: trattenuta dei salari, limitazioni alla libertà di movimento, minacce, debiti imposti o pressioni esercitate attraverso programmi statali??. Non tutte le cattive condizioni di lavoro costituiscono automaticamente lavoro forzato, ma il Regolamento richiede di valutare attentamente la presenza di coercizione. L’architettura di enforcement del Regolamento prevede un ruolo centrale della Commissione europea per le filiere extra-UE e delle autorità nazionali per i rischi interni. Sarà inoltre istituito un Forced Labour Single Portal, destinato a raccogliere segnalazioni e informazioni sui prodotti e sulle aree ad alto rischio. Le conseguenze per le imprese possono essere particolarmente rilevanti: ritiro dei prodotti dal mercato, divieto di commercializzazione, smaltimento delle merci e sanzioni nazionali. In caso di indagine, l’impresa dovrà essere in grado di dimostrare la conoscenza della propria filiera e delle misure adottate attraverso evidenze documentali concrete: audit, dichiarazioni dei fornitori, piani correttivi, sistemi di tracciabilità e dossier di due diligence.

Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese

Ampio spazio è stato dedicato anche al contesto svizzero. Il 1° aprile 2026 il Consiglio federale ha aperto la consultazione sull’avamprogetto di Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese (AP-LGSI), pensato come controprogetto indiretto all’iniziativa sulle imprese responsabili e fortemente allineato al quadro europeo post-Omnibus. L’avamprogetto prevede una struttura a due livelli: un primo livello relativo agli obblighi di reporting di sostenibilità e un secondo livello dedicato alla due diligence per le imprese di dimensioni maggiori, con soglie simili a quelle della CSDDD. L’obiettivo dichiarato del legislatore svizzero è mantenere una coerenza con il quadro europeo evitando però uno “Swiss finish”, ossia un irrigidimento normativo superiore rispetto agli standard UE. La proposta mantiene inoltre alcune disposizioni già esistenti nel Codice delle obbligazioni relative ai minerali provenienti da zone di conflitto e al lavoro minorile, rafforzando parallelamente gli obblighi di reporting e verifica esterna. Le imprese svizzere con esposizione commerciale verso l’Unione Europea risultano comunque già indirettamente coinvolte dagli obblighi europei attraverso l’effetto extraterritoriale delle normative UE.

Durante il webinar sono stati presentati anche alcuni esempi pratici spiegando come dal punto di vista operativo, le imprese dovranno sviluppare sistemi integrati che coinvolgano funzioni legali, procurement, ESG, HR, IT e finance. Tra le priorità individuate figurano la mappatura della catena del valore, la revisione dei contratti con clausole ESG, la governance interna, i meccanismi di reclamo accessibili anche agli stakeholder esterni e i sistemi di tracciabilità dei dati. Particolarmente rilevante è il tema della documentazione. Per dimostrare la conformità normativa, le aziende dovrebbero predisporre almeno policy di due diligence, codici di condotta per i fornitori, clausole contrattuali ESG, procedure di supplier due diligence, risk assessment, meccanismi di reclamo e audit trail documentali.

Nel complesso, il nuovo quadro normativo europeo segna un cambiamento profondo nel rapporto tra impresa e supply chain. La gestione dei diritti umani non riguarda più soltanto aspetti reputazionali o volontari, ma diventa parte integrante della compliance, dell’accesso al mercato e della governance aziendale. Per molte imprese, la sfida principale non sarà soltanto adeguarsi formalmente ai nuovi obblighi, ma costruire sistemi concreti di conoscenza, controllo e tracciabilità lungo filiere sempre più complesse e globali.

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